Sicurezza: obblighi e sanzioni per i lavoratori
Gesta Papers n. 27 del 16 Marzo 2010
Sicurezza: obblighi e sanzioni per i lavoratori
di Irene Semplici
Soggetto attivo per la sicurezza sul lavoro, oltre che destinatario della tutela. Questa, secondo la normativa, la doppia “funzione” del lavoratore in materia di tutela della salute lavorativa. Il Dlgs 81/2oo8 chiarisce, infatti, che il lavoratore (o lavoratrice) ha, ai fini della sicurezza sul lavoro, una doppia “natura”: da un lato, soggetto da proteggere, dall’altro ruolo attivo per la sicurezza propria e altrui. Proprio in conseguenza del ruolo ambivalente, il lavoratore si trova a occupare una posizione di “primo piano” nell’ambito dell’organizzazione aziendale per la sicurezza, dovendo ricevere adeguata tutela attraverso il sistema aziendale di sicurezza predisposto dal datore e, al contempo, rappresentando, come “attore” di tutela della salute propria e altrui, una componente fondamentale del funzionamento di quello stesso sistema.
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Il Dlgs 81/2oo8, anche dopo le modifiche introdotte dal decreto 106/2009, prospetta, dal punto di vista giuridico, che, oltre ad essere soggetto tutelato (non solo dal punto di vista “fisico” ma anche sotto il profilo “mentale” e “sociale”), il lavoratore abbia, altresì, un ruolo “attivo” da esercitare in materia di sicurezza sul lavoro (articolo 20). Riguardo al contributo attivo da svolgere, lo stesso decreto sulla sicurezza, peraltro, prefigura, per il caso in cui il lavoratore violi questi doveri, profili di responsabilità giuridica di natura penale con sanzioni (articolo 59, comma i, lettera a) che vanno dall’ammenda di 200/600 euro all’arresto fino a un mese. Risulta, perciò, evidente che una politica aziendale per la sicurezza, per essere efficace, dovrà ineludibilmente considerare il singolo lavoratore come interlocutore primario dell’azione organizzativa, tecnica, gestionale, operativa e di comunicazione datoriale (tra cui, in primis, la formazione e l’informazione), pianificando, in ogni fase del processo di tutela, dalla valutazione dei rischi sino all’applicazione delle misure di sicurezza, il suo coinvolgimento. Solo in tal modo si potrà davvero realizzare compiutamente il ruolo ambivalente previsto dal Dlgs 81/2008.
| ARRESTO FINO AD UN MESE O AMMENDA DA 200 A 600 EURO
in caso di violazione degli obblighi di: |
osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale |
| utilizzare correttamente attrezzature di lavoro, sostanze e preparati pericolosi, mezzi di trasporto, dispositivi di sicurezza | |
| utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione a loro disposizione | |
| adoperarsi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza | |
| segnalare immediatamente a datore di lavoro, dirigente o preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione e di qualsiasi condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza | |
| non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo | |
| non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori | |
| partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro | |
| sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal Decreto o comunque disposti dal medico competente | |
| SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA 50 A 300 EURO
per violazione dell’obbligo di: |
Esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le proprie generalità e l’indicazione del datore di lavoro (per i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto) |
| NON SANZIONATA
Violazione senza conseguenze: |
E’ privo di sanzioni il mancato contributo, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, agli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sul lavoro |
Gesta Sas di Renato Goretta & C. è a disposizione per ogni chiarimento in merito.


































